Il delitto di cui all’art. 610 cp non è assorbito in quello di cui all’art. 612 bis cp: l’art. 610 cp protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, mentre l'art. 612-bis cp, al pari dell’art. 612 cp, è volto alla tutela della tranquillità psichica, quale condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della suddetta volontà. Poiché si tratta di due fattispecie volte alla tutela di aspetti diversi dello stesso bene, non può escludersi il concorso dei due reati; così ha disposto la Cassazione, Sezione V, con sentenza n. 2283/2015.
Il ricorrente, ritenuto responsabile di atti persecutori e violenza privata aveva sostenuto, tra l’altro, l'assorbimento del reato di violenza privata in quello di cui all'art. 612-bis cp in quanto una delle modalità della più grave condotta di atti persecutori.
Secondo i Giudici di legittimità non è invece corretto ritenere l'assorbimento del delitto di violenza privata in quello di atti persecutori, per quanto inseriti entrambi nella stessa sezione dedicata ai delitti contro la libertà morale, poiché il suddetto bene giuridico presenta profili diversi, che esigono tutele diverse.
Il delitto previsto nell'art. 612-bis cp tende alla protezione del singolo individuo da comportamenti che ne condizionino pesantemente la vita e la tranquillità personale, procurando ansie, preoccupazioni e paure, ovvero costringendo a modificare comportamenti ed abitudini di vita; può dirsi che è rivolto alla tutela della persona nel suo insieme, piuttosto che alla sola libertà personale.
La violenza privata è volta alla tutela della libertà morale, nel suo aspetto di libertà individuale, vale a dire come possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi propri (libertà di autodeterminazione), e di agire di conseguenza (libertà di azione); tende quindi ad impedire che un soggetto faccia, ometta o tolleri qualcosa perché costrettovi, con violenza o minaccia, da altri, indipendentemente dalla induzione di uno stato morboso o dalla modificazione delle abitudini di vita.
La Suprema Corte ha confermato che con il reato di atti persecutori si è inteso anticipare la tutela della libertà personale e dell'incolumità psico-fisica e che con l'introduzione dell'art. 612-bis cp il legislatore ha voluto colmare un vuoto di tutela ritenuto inaccettabile rispetto a condotte che, ancorché non violente, recano un apprezzabile turbamento nella vittima e possono sfociare in violenza, declinata nelle diverse forme delle percosse, della violenza privata, delle lesioni personali, della violenza sessuale (Cass. n. 18999/2014).
Mentre l'art. 610 cp protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, l'art. 612-bis (come il reato di minaccia ex art. 612 cp) è volto alla tutela della tranquillità psichica, ritenuta condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della suddetta volontà. Quanto all’art. 612 cp, come già statuito (Cass. n. 41182/2014), poiché le minacce rientrano a pieno titolo, tra gli elementi qualificanti della fattispecie, sub specie di elemento materiale del reato, le stesse non possono essere addebitate due volte al loro autore e tale reato resta assorbito in quello di atti persecutori.
Se quindi la norma incriminatrice di cui all'art. 612-bis è speciale rispetto a quelle che prevedono reati di minaccia o molestia, non lo è rispetto alla violenza privata in quanto quest'ultima non genera solo il turbamento emotivo occasionale dell'offeso per il riferimento ad un male futuro, ma esclude la sua stessa volontà in atto di determinarsi nella propria attività, d'onde il quid pluris di cui all'art. 610 cp (Cass. n. 20985/2011).
Quindi l'oggetto giuridico di categoria (la libertà morale) esige, per la sua salvaguardia, la protezione di entrambe le sottospecie di beni, ben potendo essere aggredito nell'una o nell'altra manifestazione, oppure in entrambe. Quando quest'ultima situazione si verifica - come avvenuto nel caso deciso - non vi sono ragioni per escludere il concorso di norme, siccome appunto rivolte a tutelare aspetti diversi dello stesso bene.