Il procedimento di negoziazione assistita da avvocati è previsto in una triplice forma: volontaria, obbligatoria e per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, con procedimento distinto a seconda vi sia prole autosufficiente o meno.
Si tratta di “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati”. La comunicazione dell’invito a concluderla, ovvero la sottoscrizione della convenzione, producono sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale e impediscono, per una sola volta, lo spirare della decadenza. Le parti devono individuare la durata massima della procedura, che non può essere inferiore ad un mese né superiore tre mesi, termine prorogabile su intesa delle parti per ulteriori trenta giorni. La soluzione negoziale della lite raggiunta deve essere conclusa in forma scritta; gli avvocati la sottoscrivono, ne garantiscono la conformità “alle norme imperative ed all’ordine pubblico” e certificano le sottoscrizioni apposte dalle parti sotto la loro responsabilità. L’accordo concluso costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale senza bisogno di alcun procedimento di omologazione giudiziaria. Il medesimo deve essere integralmente trascritto nel precetto a norma dell’art. 480 cpc. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Negoziazione volontaria - La negoziazione volontaria deve essere preceduta dalla conclusione, in forma scritta, di una apposita convenzione. Oggetto della stessa possono essere esclusivamente diritti disponibili con esclusione della materia del lavoro. La convenzione deve precisare un tempo massimo, non inferiore ad un mese e non superiore a tre (prorogabiledi un ulteriore mese), per l’espletamento della procedura di negoziazione. La convenzione deve essere stipulata con l’assistenza degli avvocati, che "certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la loro responsabilità professionale". La convenzione può essere stipulata anche aderendo alla proposta ("invito") della controparte, come si deduce dalla previsione normativa secondo cui "l’invito a stipulare la convenzione deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, comma 1, cpc". Pertanto, oltre a poter costituire elemento valutabile ai fini della responsabilità aggravata per le spese, il rifiuto o il silenzio di fronte all’invito potrebbero impedire la concessione della provvisoria esecuzione ex lege del decreto ingiuntivo. La formulazione dell’invito consente l’interruzione della prescrizione e produce gli effetti sulla decadenza. Non vi sono conseguenze per il caso di mancato accordo in esito allo svolgimento del procedimento di negoziazione; l’unica previsione dedicata alla fattispecie è quella relativa alla certificazione che deve essere redatta all’uopo dagli avvocati designati.
Negoziazione obbligatoria - La negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per una serie di materie; la relativa eccezione può essere sollevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza. Nel caso il giudice assegnerà un termine di 15 gg. per la comunicazione dell’invito, rinviando l'udienza. Analogo rinvio sarà concesso in caso la procedura sia iniziata, ma non conclusa. L’esperimento della procedura non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. La condizione di procedibilità si intende avverata "se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo" fissato dalle parti. il termine per l’espletamento della negoziazione "per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi". Per quanto attiene alle materie è prevista a pena di improcedibilità, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, senza limiti di valore, nonché per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. La previsione va interpretata unitamente alle diverse clausole di specialità contemplate: in particolare, riguardo alle azioni di condanna, sono fatte salve le previsioni dell’art. 5, comma 1-bis del d.lgs. n. 28/2010, ossia quelle collegate a materie per le quali debba obbligatoriamente esperirsi il procedimento di mediazione. Del pari esclude le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, fatte inoltre salve le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonchè tutte le controversie in cui la parte può stare in giudizio personalmente. L’esperimento della negoziazione non è necessario a) nei procedimenti per ingiunzione; inclusa l'opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell'azione civile esercitata nel processo penale. La disposizione è destinata ad entrare in vigore decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio in assenza di figli minori o non autosufficienti - Il procedimento di negoziazione assistita da un avvocato può essere utilizzato anche al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, alle condizioni e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legislazione in materia, nonchè per la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio. Alla relativa convenzione possono ritenersi applicabili, in quanto compatibili, le previsioni generali di cui si è detto, con riferimento alla forma, alla durata, agli obblighi di informativa. Non sembrano invece compatibili con la materia oggetto del procedimento le disposizioni relative al silenzio o al rifiuto di aderirvi. L’accordo concluso produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, senza bisogno di omologazione giudiziale, e in base ad esso verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio. Affinché l’accordo concluso possa spiegare gli effetti descritti ed essere trascritto nei registri, è necessario che il procuratore della Repubblica presso il tribunale competente comunichi agli avvocati un "nullaosta" ove non ravvisi irregolarità. Solo in seguito a tale nullaosta sarà possibile procedere ai successivi adempimenti, ovvero alla obbligatoria trasmissione, entro il termine di 10 gg., all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni relative all’autografia e alla conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. La violazione dell’obbligo di tale obbligo è assistita da una sanzione amministrativa.