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NUOVE REGOLE PER LA DISCIPLINA FORENSE

23 LUGLIO 2014


Sono in corso presso i vari distretti delle Corti d’Appello le elezioni dei componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina ai quali, come previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), spetta in via esclusiva il potere disciplinare sugli iscritti agli albi, elenchi e registri degli avvocati e dei praticanti avvocati, che spettava prima della riforma ai singoli Ordini territoriali. Si tratta quindi delle prime elezioni dei nuovi organi, che resteranno in carica per il prossimo quadriennio, a decorrere dal 01.01.2015.

La competenza disciplinare spetta al Consiglio Distrettuale di Disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il  fatto oggetto  di indagine o di giudizio disciplinare. 
I Consigli Distrettuali di Disciplina, che avranno sede presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati distrettuale, sono eletti dai Consigli degli Ordini degli Avvocati con voto segreto, su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all’art. 51 della Costituzione e con le modalità stabilite da apposito Regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

Il numero complessivo dei componenti dei singoli Consigli Distrettuali di Disciplina è pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell'Ordine del distretto, approssimata per difetto all'unità.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina svolge la propria attività con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

Con la decisione che definisce il procedimento  disciplinare possono essere deliberati: a) il proscioglimento, con  la  formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»; b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili; c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio  della  professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è' grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non  commetta altre infrazioni e consiste nell'informare  l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche  e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità' dell'infrazione, il grado di responsabilita', i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.
La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica  per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita' gravi o quando non sussistono le condizioni per  irrogare la sola sanzione della censura.

La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro ed è i inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo.

Le varie fasi del procedimento disciplinare, anch'esso del tutto nuovo, sono previste dalla legge n. 247/2012, dal Regolamento n. 2/2014 emanato dal Consiglio Nazionale Forense, così come previsto dall'art. 50, comma 5, della legge di riforma e dal Codice Deontologico Forense, anch'esso emanato a norma della legge di riforma della professione.

Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

Avverso le decisioni del Consiglio Distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione giurisdizionale del Consiglio Nazionale Forense da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del Consiglio dell'Ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del distretto della Corte d'Appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che ha emesso la decisione.
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