La sanzione della nullità, prevista dall’art. 40 l. n. 47/1985, per i contratti aventi ad oggetto immobili privi della concessione edificatoria, deve trovare applicazione nei contratti con effetti traslativi e non in quelli aventi efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita; così si è espressa la Suprema Corte, Seconda Sezione Civile, con ordinanza n. 6685/19 depositata il 7 marzo 2019 facendo riferimento al tenore letterale della norma, alla considerazione secondo la quale anche dopo il contratto preliminare può intervenire una concessione in sanatoria degli abusi edilizi o può essere prodotta la dichiarazione prevista dalla stessa norma, ove si tratti di immobili costruiti anteriormente al 1 settembre 1967, per cui in queste ipotesi rimane esclusa la sanzione di nullità per il successivo contratto definitivo di vendita, ovvero si può far luogo alla pronunzia di sentenza, ex art. 2932 c.c.
Orientamento diverso, per l’estensione della nullità, ex art.li 17 e 40 della legge n. 47/1985, ai contratti preliminari, era stato espresso con sentenze della Cassazione n. 23591 e n. 28194 del 2013.
Con l’ordinanza n. 6685/19 si conferma l’attuale orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, espresso da ultimo con sentenza 9318/2016, secondo il quale la sanzione della nullità prevista dall’art. 40 va appunto riferita solo ai contratti ad efficacia reale, per cui l’indicazione degli estremi della concessione edilizia e della sanatoria non è necessaria ai fini della validità del contratto preliminare e la nullità con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi.