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GIUDIZIO ABBREVIATO SECCO E CONTESTAZIONE SUPPLETIVA

15 MAGGIO 2014


Con sentenza n. 11953/2014 la Seconda Sezione penale della Cassazione ha stabilito che nel corso del giudizio abbreviato non condizionato, il riconoscimento di una circostanza aggravante oggetto di una contestazione suppletiva effettuata in violazione del divieto di cui all’art. 441, comma 1, cpp, determina una nullità a regime intermedio della sentenza, sanabile a norma dell’art. 182, comma 2, cpp e non già una nullità assoluta ed insanabile.
Nel caso esaminato l’imputato era stato condannato per estorsione aggravata dalla circostanza delle “più persone riunite”, contestata dal PM successivamente nell’ambito del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, che era stato richiesto dall’imputato.
Il PM non avrebbe potuto effettuare la contestazione suppletiva dell’aggravante nell’ambito del rito abbreviato non condizionato; la conseguente violazione dell’art. 441 cpp importa la nullità della sentenza limitatamente alla ritenuta aggravante ed i giudici di legittimità sono stati chiamati  a stabilire di quale tipo di nullità si tratti ed a quale regime sia sottoposta.
Questa appunto la decisione della Corte: nel corso del giudizio abbreviato non condizionato, poiché,  ai sensi dell’art. 441 cpp, non è applicabile la disposizione di cui all’art. 423 cpp in tema di modificazione dell’imputazione, il PM non può procedere alla contestazione suppletiva di eventuali aggravanti; qualora vi proceda ugualmente e il giudice ne riconosca la sussistenza, si determina la nullità della sentenza in parte qua, nullità che è a regime intermedio ed è, pertanto, sanabile ai sensi dell’art. 182, comma 2, cpp, non potendo la stessa essere dedotta dalla parte che vi ha assistito senza eccepirla.
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