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CUSTODIA IN CARCERE: EXTREMA RATIO

24 APRILE 2015


Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge n.47/2015 di riforma delle misure cautelari, che entrerà in vigore l’8 maggio 2015.

La custodia in carcere diventa l’extrema ratio, l’ultima misura possibile, da applicare soltanto se altre misure coercitive siano ritenute impraticabili, esclusa pertanto la sua applicazione automatica.

La presunzione di idoneità è limitata ai soli delitti di associazione sovversiva, associazione terroristica, anche internazionale e associazione mafiosa.

Per giustificare l’applicazione della misura cautelare del carcere il Giudice, oltre a basare la sua valutazione sulla gravità del reato per cui si procede e sulle modalità della sua esecuzione, dovrà valutare anche i precedenti, la personalità e la condotta.

Il pericolo di fuga o di reiterazione del reato, oltre ad essere concreto, dovrà essere anche attuale.

La decisione del Giudice dovrà contenere inoltre le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea l’applicazione di altre misure. Si esclude così la possibilità per il Giudice di richiamare semplicemente le deduzioni del PM. Dovranno essere indicati anche i motivi per cui non si ritengano corrette le indicazioni della difesa. 

Nel caso di violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, non scatterà subito la conversione in carcere, ma solo nel caso in cui la trasgressione non sia di lieve entità.

E’ allungato il periodo di applicazione di misure cautelari diverse dal carcere: la durata massima è aumentata da 2 a 12 mesi, con possibile rinnovazione, per esigenze probatorie, non oltre il limite di durata massima.

Riconosciuto all’imputato il diritto a comparire personalmente all’udienza del procedimento di riesame. Per esigenze della difesa è stata introdotta la possibilità per il Tribunale di differire l’udienza camerale per un periodo di tempo compreso tra i 5 e i 10 giorni. Inoltre le Procure dovranno trasmettere gli atti al Tribunale entro 5 giorni, al fine di evitare che la misura coercitiva perda efficacia senza possibilità di essere rinnovata.

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