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ASSEGNO POSTDATATO E TRUFFA CONTRATTUALE

14 AGOSTO 2015


Pronunciandosi su una vicenda nella quale l'imputato si era fatto consegnare la merce dalla vittima, rassicurandola di essere un contraente degno di credito e sottacendo le reali condizioni economiche nelle quali  versava la sua ditta, fornendo in pagamento assegni postdatati e privi di provvista, la Cassazione, con sentenza n. 33441 del 2015, ha affermato che per integrare raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo ed a indurre alla conclusione del contratto rileva, unitamente alla consegna dell'assegno posdatato e privo di copertura, anche la rassicurazione alla vittima che la società è certamente in condizioni di adempiere all'obbligazione pecuniaria che si appresta ad assumere.
La Cassazione, che ha disatteso la tesi difensiva dell'insussistenza del reato, ha affermato il principio ricordando che in tema di truffa contrattuale, il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura, non costituente, di norma, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo, concorre ad integrare l'elemento materiale del reato qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell'agente, nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli; ne deriva che per integrare raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo e ad indurre alla conclusione del contratto occorre un quid pluris tale da determinare nella vittima il ragionevole affidamento sull'apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni.
Con riguardo in particolare all'assegno postdatato, costituisce elemento di artificio o raggiro la condotta di consegnare in pagamento, all'esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria.
Il quidi pluris rispetto al mero inadempimento civilistico necessario per la configurabilità del reato di truffa contrattuale è stato nel caso specifico integrato nelle assicurazioni date al venditore che la società acquirente sarebbe stata certamente in condizioni di adempiere all'obbligazione pecuniaria che si apprestava ad assumere.
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